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Modulistica per agenti

Condizione sospensiva per il mutuo

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La clausola che lega la proposta all'ok della banca: termine, documenti e caparra restituita se il mutuo arriva negativo.

Quando serve

Serve quando l'acquirente compra con un mutuo che non ha ancora ottenuto. La proposta resta valida, ma produce effetti solo se la banca concede il finanziamento entro una data precisa.

Il testo da copiare

La presente proposta è sottoposta alla condizione sospensiva che la parte acquirente ottenga, entro il [GG/MM/AAAA], la delibera favorevole di un mutuo ipotecario di importo non inferiore a euro [IMPORTO] da un istituto di credito di sua scelta.

La parte acquirente si impegna a presentare la domanda di mutuo entro [NUMERO] giorni dall'accettazione e a consegnare alla banca, con diligenza, tutta la documentazione richiesta; si impegna inoltre a comunicare per iscritto alla parte venditrice e all'agenzia l'esito della pratica, appena lo riceve.

Se entro il termine indicato la delibera risulta negativa, documentata da comunicazione scritta della banca, la proposta perde efficacia e la somma versata a titolo di [CAPARRA CONFIRMATORIA / ACCONTO] viene restituita per intero alla parte acquirente, senza interessi, entro [NUMERO] giorni. In questo caso nessuna provvigione è dovuta all'agenzia.

Le parti possono, d'accordo e per iscritto, prorogare il termine o rinunciare alla condizione.

Scarica il modello: Word (.docx) · PDF. Le parti evidenziate sono quelle da compilare.

Cosa adattare

  • La data: realistica rispetto ai tempi della banca (di solito 45–90 giorni), e comunque prima del rogito.
  • L'importo minimo del mutuo: quello che serve davvero all'acquirente, così la condizione è chiara.
  • Chi può rinunciare alla condizione: di norma l'acquirente, che è la parte tutelata.

Da sapere

  • Fai indicare la prova dell'esito: una comunicazione scritta della banca evita discussioni.
  • In pendenza della condizione le parti devono comportarsi con correttezza: un acquirente che non presenta la domanda non può poi invocare il mancato mutuo (art. 1359 c.c.).
  • La provvigione, con un affare sotto condizione sospensiva, matura quando la condizione si avvera (art. 1757 c.c.).

Le norme

Modello standard, da adattare caso per caso: ogni compravendita ha i suoi dettagli. Se ti serve una mano a scriverlo sul tuo caso, scrivici: ti aiutiamo volentieri. Scrivici o manda una mail a info@abito.pro.

Dario Viola — Abito Immobiliare, Pavia

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